Sospensione feriale dei “termini processuali”
Dal 1° agosto al 31 agosto 2021 vige la sospensione feriale dei “termini processuali”, che comporta il ricalcolo dei termini per il deposito di atti da iscrivere al Registro Imprese.
La sospensione si applica ad alcune fattispecie regolate dal codice civile:
- atti di fusione, scissione da stipulare dopo 60 giorni dalla data d'iscrizione della delibera di fusione, scissione;
- domande di cancellazione da presentare dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d'iscrizione del bilancio finale di liquidazione;
- domande di cancellazione di società di persone da presentare dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto;
- comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea da presentare dopo 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di trasformazione;
- eventuali altri atti per cui sono previsti termini analoghi.
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